L’infedele indicazione dei dati attestanti i requisiti per applicare il regime forfettario di cui all’art. 1, comma 54, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) nonché delle relative cause ostative, comporta una maggiorazione del 10 per cento delle sanzioni previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, qualora il maggior reddito accertato superi del 10 per cento quello dichiarato.
Si tratta di uno degli aspetti sui quali si è soffermata l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 10 aprile 2019, n. 9/E , dedicata appunto al nuovo regime forfettario introdotto dall’art. 1, commi da 9 a 11, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019).
Al riguardo si ricorda che:
Tuttavia i produttori agricoli, che rispettano i limiti prescritti dall’art. 32 del Tuir, possono applicare il regime forfetario per le altre attività che intendono svolgere.
Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.