Per l’esercizio 2018 le fondazioni bancarie sono tenute a stanziare un accantonamento alla riserva obbligatoria di cui all’art. 8, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, nella misura del 20 per cento dell’avanzo di esercizio.
Con atto motivato, le singole fondazioni possono peraltro deliberare un accantonamento alla riserva in misura diversa, esclusivamente per finalità conservative.
In presenza di disavanzi pregressi, e fatte salve le valutazioni dell’Autorità di vigilanza, il 25 per cento dell’avanzo di esercizio dev’essere destinato alla loro copertura.
Lo prevede il D.M. 26 marzo 2019, emanato in attuazione del richiamato art. 8, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 153/1999.
A tal fine, per “avanzo dell’esercizio” si intende quello risultante dall’applicazione del Provvedimento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica 19 aprile 2001.
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