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Fondazioni bancarie, non cambia la misura dell’accantonamento alla riserva obbligatoria

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Per l’esercizio 2018 le fondazioni bancarie sono tenute a stanziare un accantonamento alla riserva obbligatoria di cui all’art. 8, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, nella misura del 20 per cento dell’avanzo di esercizio.

Con atto motivato, le singole fondazioni possono peraltro deliberare un accantonamento alla riserva in misura diversa, esclusivamente per finalità conservative.

In presenza di disavanzi pregressi, e fatte salve le valutazioni dell’Autorità di vigilanza, il 25 per cento dell’avanzo di esercizio dev’essere destinato alla loro copertura.

Lo prevede il D.M. 26 marzo 2019, emanato in attuazione del richiamato art. 8, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 153/1999.

A tal fine, per “avanzo dell’esercizio” si intende quello risultante dall’applicazione del Provvedimento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica 19 aprile 2001.

Al riguardo si ricorda che:

  1. ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, la vigilanza sulle fondazioni bancarie è attribuita al Ministero dell’Economia e delle Finanze;
  2. per effetto del citato art. 8, comma 1, lettere c) ed e), del D.Lgs. n. 153/1999, la misura dell’accantonamento alla riserva obbligatoria dev’essere determinata dall’Autorità di vigilanza (la quale può altresì prevedere riserve facoltative);
  3. con un decreto del 9 maggio 2017 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha stabilito – in attuazione dell’art. 1, comma 581, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) – le modalità applicative del contributo riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, alle fondazioni bancarie (di cui al D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153);
  4. per effetto dell’art. 1, comma 578, della richiamata Legge n. 232/2016, per il 2017 a detti enti spetta un credito d’imposta nella misura del 100 per cento dei versamenti effettuati volontariamente dai medesimi nell’ambito della propria attività istituzionale, ai fondi speciali istituiti presso le Regioni ai sensi dell’art. 15 della Legge 11 agosto 1991, n. 266.

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