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Fuori dall’esenzione ex art. 51, comma 2, lettera f), del Tuir le somme erogate ai dipendenti a titolo di rimborso spese

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Ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera f), del Tuir, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, tra l’altro, “l’utilizzazione (…) dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’art. 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’art. 100”.

Dal combinato disposto delle citate disposizioni (artt. 51, comma 2, lettera f) e 100, comma 1, del Tuir), si desume che, ai fini dell’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui alla norma sopra richiamata, devono ricorrere, tra l’altro, le seguenti condizioni:

  1. le opere e i servizi devono essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti;
  2. tali opere e servizi devono perseguire “specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto” (Risoluzioni 10 marzo 2004, n. 34/E e 29 marzo 2010, n. 26/E).

Con riguardo al citato punto 2, la Circolare n. 28/E/2016 ha chiarito che rientra ad esempio nell’ambito applicativo della lettera f), l’offerta di corsi di lingua, informatica, musica, teatro e danza. Inoltre, al riguardo l’Agenzia delle Entrate precisò altresì che l’esenzione in commento è riferibile unicamente alle erogazioni in natura e non comprende le somme di denaro erogate ai dipendenti a titolo di rimborsi di spese, anche se documentate (Circolare n. 28/E/2016 , paragrafo 2.1, e Risoluzione 29 marzo 2010, n. 26/E ).

Alle medesime conclusioni l’Agenzia delle Entrate è approdata ora con la Risposta all’istanza di interpello 5 gennaio 2020, n. 3 , con cui ha fornito chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale delle somme che vengono rimborsate dal datore di lavoro al lavoratore che ha versato i contributi volontari all’Inps.

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