La rinuncia al ricorso per Cassazione non richiede l’accettazione della controparte
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La rinuncia al ricorso per Cassazione ha carattere meramente recettizio, in quanto ai sensi dell’art. 390 del codice di procedura civile esige che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (Cass. 18 febbraio 2010, n. 3876 e 31 gennaio 2013, n. 2259), mentre non richiede l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675, 15 ottobre 2009, n. 21894, 5 maggio 2011, n. 9857 e 26 febbraio 2015, n. 3971).
Tali principi sono stati riaffermati dalla quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 8 ottobre 2020, n. 29914 , depositata lo scorso 30 dicembre.




