Un’ ordinanza della Cassazione che mette in discussione il principio sugli immobili vuoti. Garage, autorimesse e box esonerati dal pagamento della Tarsu se gli occupanti dimostrano di non produrre rifiuti. L a Cassazione, con l’ ordinanza 17623/2016, smentisce quanto sostenuto in passato per questi immobili e, soprattutto, mette in discussione il principio affermato da tempo sugli immobili vuoti, che sono stati ritenuti soggetti al prelievo anche se inutilizzati, purché oggettivamente utilizzabili.
Dunque, i contribuenti non sono soggetti al pagamento della Tarsu, ma la stessa regola vale per la Tari, se provano che garage, autorimesse e box non producono rifiuti. Infatti, incombe sul contribuente l’ onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni e, allo stesso modo di segnalare al comune che alcune aree detenute od occupate aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione sono «inidonee alla produzione di rifiuti». Non basta la peculiare destinazione funzionale dell’ immobile ad autorimessa. la Cassazione ha ripetutamente affermato che il mancato uso dell’ immobile non è un motivo valido per chiedere la detassazione. E ha inoltre precisato che la mancata attivazione delle utenze idriche e elettriche non dà comunque luogo all’esonero dal pagamento.
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