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Fattura errata, no alla detrazione Iva

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La fattura con cui è erroneamente addebitata l’imposta per un’ operazione che ricade in regime di non imponibilità impedisce al destinatario la detrazione.
Nel caso esaminato dalla Ctr Lombardia (sentenza 5029/27/2016, presidente Secchi e relatore Candido) la questione pare riguardare il diritto di detrarre il tributo addebitato in relazione a prestazioni d’intermediazione che, invece, non sono imponibili ai fini Iva, in quanto verosimilmente relative a  operazioni di esportazione di beni.
Dato per scontato che si tratti di un’ imposta applicata per errore, l’ attenzione dei giudici si rivolge  verso un aspetto cruciale per  il funzionamento del tributo, cioè al rapporto che intercorre tra questi due elementi: da un lato, l’addebito di un’ imposta che in realtà non risulterebbe applicabile (nella  fattispecie,  perché si tratta di operazione non imponibile), pur restando dovuta dal soggetto che l’ ha indebitamente fatturata (articolo 21, comma 7, Dpr 633/1972 e, “a monte”, articolo 203, direttiva 2006/112); dall’altro lato, il diritto di detrarre l’ imposta in capo a chi ha subito la rivalsa.
La sensazione degli operatori è che, in questi casi (frodi a parte), nessuno sta facendo male a nessuno e che, pertanto, lì applicazione dell’imposta anche se sbagliata non dovrebbe pregiudicare il diritto alla detrazione in capo al cessionario/committente del bene/servizio, salvo i casi d’ indetraibilità oggettiva o soggettiva.
Il principio fissato dalla Corte di giustizia europea, fin dalla sentenza nella causa C342/87, è che l’ esercizio del diritto di detrazione non si estende all’imposta dovuta per il solo fatto di essere indicata in fattura. E tale principio è stato fatto proprio dalla Ctr lombarda, mettendo in rilievo come il destinatario della fattura errata non sia legittimato a far valere il proprio diritto di detrazione, ma debba invece agire verso il fornitore chiedendo la restituzione dell’ indebito, senza coinvolgere l’ Erario. Senza contare che, per riportare in perfetto equilibrio il sistema, anche chi ha malamente applicato l’ imposta può chiederne il rimborso. In pratica: chi ha ricevuto la fattura errata dovrà rivolgersi in prima battuta al fornitore e, se questi non restituisce il tributo, alla giustizia ordinaria; chi l’ha emessa, invece, dovrà chiedere il rimborso all’Erario e proporre l’azione davanti al giudice tributario in caso di diniego da parte delle Entrate.
Le sanzioni

Quanto alle sanzioni, prosegue la sentenza della Ctr lombarda, queste restano applicabili, dato che non è in gioco alcuna violazione del principio di neutralità (anche se forse resta da esplorare la possibile violazione del principio di proporzionalità della pena irrogata).
In base al nuovo comma 9 bis 3 dell’ articolo 6, Dlgs 471/97, se la fattispecie avesse riguardato l’ emissione di un’ autofattura con Iva per una prestazione in realtà non imponibile (si pensi al caso della sentenza, ma con un intermediario estero), l’ operatore non avrebbe subito alcuna conseguenza negativa: né indetraibilità dell’ imposta, né sanzioni, con un’ evidente disparità di trattamento.

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