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Genitore affidatario: figli a carico al 100% anche senza rinnovo dell’accordo

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La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, con l’ordinanza n. 15224 depositata il 7 giugno 2025 , ha confermato che la detrazione per figli a carico prevista dall’art. 12, comma 1, TUIR spetta integralmente al genitore affidatario anche dopo il compimento della maggiore età, senza necessità di un nuovo accordo con l’altro genitore separato o divorziato.

Rispetto alla situazione in esame, la norma di riferimento prevede che:

“In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore, il quale, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore una somma pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della stessa”.

Tenendo a mente quanto appena riportato, il giudizio prende avvio da una cartella di pagamento con cui l’Agenzia delle Entrate, in esito a controllo formale, aveva dimezzato al 50% la detrazione IRPEF fruita da una madre affidataria, assumendo che, divenuti i figli maggiorenni, il beneficio dovesse essere ripartito tra i genitori.

La Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la CTR Lazio, aderendo alla tesi erariale, aveva riformato la decisione.

Investita del gravame, la Cassazione ha rilevato la violazione dell’art. 12 TUIR e la disapplicazione delle circolari 15/E 2007 e 34/E 2008, le quali stabiliscono che i genitori possono continuare, salvo accordo difforme, a fruire della detrazione nella medesima misura vigente prima della maggiore età.

Il Collegio ha ricordato che il requisito dirimente è la permanenza del figlio tra i familiari fiscalmente a carico e che l’obbligo di mantenimento non viene meno con la maggiore età, sicché il criterio di ripartizione segue l’affidamento originario salvo incapacità reddituale o diversa pattuizione.

Da qui, secondo la Cassazione la detrazione deve mantenersi invariata anche dopo i diciotto anni senza formalità ulteriori. Pronunciando nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., la Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullato la cartella, compensato le spese dei gradi di merito e condannato l’Agenzia alle spese di lite del giudizio di legittimità.

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