Soggetti ISA: adeguamento spontaneo nei modelli Redditi SC 2025
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I soggetti ISA effettivi, in virtù delle disposizioni di cui all’art. 9-bis, comma 9, del D.L. n. 50/2017, hanno la possibilità di dichiarare ulteriori componenti positivi al fine di migliorare la propria pagella fiscale o sfruttare i vantaggi del c.d. regime premiale. Non è necessario ottenere il voto massimo di 10; è ammesso anche un adeguamento ad un voto intermedio.
Ad esempio, nel caso in cui una s.r.l. con voto ISA pari a 1 decida di adeguarsi per raggiungere un “6” in pagella si avrà che:
- sotto il profilo contabile: i maggiori ricavi o compensi dichiarati per adeguarsi agli ISA non devono essere annotati nelle scritture contabili avendo rilevanza soltanto ai fini fiscale;
- per quanto attiene il profilo fiscale occorre invece:
- indicare nella dichiarazione dei redditi l’importo dei maggiori ricavi/compensi che intendi dichiarare per migliorare il punteggio: per i soggetti in contabilità ordinaria deve essere preso a riferimento il rigo RF12, colonna 2 denominato “Ricavi non annotati”. Per quanto riguarda gli effetti ai fini IVA dei maggiori componenti positivi, il contribuente dovrà compilare il rigo RQ80 dell’apposita Sezione XXI, denominata appunto “Ulteriori componenti positivi ai fini IVA – Indici sintetici di affidabilità fiscale”;
- calcolare e versare le maggiori imposte dovute (IRES, IRAP e IVA) sui ricavi “aggiuntivi”. Ai fini IVA, all’ammontare degli ulteriori componenti positivi si applica, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato;
- gli importi dovuti senza sanzioni e interessi possono essere versati alle scadenze previste per saldo e acconto delle imposte sui redditi, anche in via rateale, ex art. 20 D.Lgs. n. 241/1997;
- non si deve procedere a modificare i registri contabili, i libri IVA o il bilancio d’esercizio per riflettere i maggiori ricavi: la rilevazione è solo “fiscale” e non “contabile”.