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Gli obblighi di monitoraggio fiscale nel quadro W del 730

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Con il provvedimento del 28 febbraio, prot. n. 68472/2024, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello definitivo del 730/2024, redditi 2023.

Nel modello 730 sarà possibile indicare anche i “possedimenti” detenuti all’estero, con la possibilità di liquidare la relativa IVIE o IVAFE.

Infatti, con il nuovo provvedimento, è stata introdotta la gestione dell’IVIE, dell’IVAFE e dell’imposta sostitutiva sulle cripto-attività nel nuovo quadro W, che consente anche di assolvere agli obblighi di monitoraggio fiscale degli investimenti e delle attività finanziare detenute all’estero.

Gli obblighi di monitoraggio devono essere rispettati anche se il contribuente nel corso del periodo d’imposta 2023 ha totalmente disinvestito.

Come ben specificato nelle nuove istruzioni di compilazione, il quadro W deve essere compilato dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione per l’adempimento degli obblighi di comunicazione previsti (c.d. “monitoraggio fiscale”) ed anche per le cripto-attività detenute attraverso “portafogli”, “conti digitali” o altri sistemi di archiviazione o conservazione.

Il quadro W va compilato anche per determinare le seguenti imposte correlate al possesso degli investimenti e attività estere: imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE); imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE); imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività.

L’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro, ma il quadro W va compilato anche in tali casi qualora sia dovuta l’IVAFE.

Il quadro W non va compilato per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

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