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Quadro RU semplificato al debutto nei modelli Redditi 2024

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L’attività di semplificazione dei modelli dichiarativi, espressamente prevista dall’art. 15 del D.Lgs. n. 1/2024, viene avviata dall’Agenzia delle Entrate già a partire dalla modulistica 2024, relativa al periodo d’imposta 2023 e riguarda il quadro RU, relativo ai crediti d’imposta.

Quest’anno si assiste, pertanto, a una riduzione delle informazioni relative ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi.

In particolare:

  • non è più richiesta l’indicazione nella sezione I del quadro RU di alcuni crediti “non automatici”, ossia concessi da amministrazioni pubbliche, diverse dall’Agenzia delle Entrate, che trasmettono alla medesima Agenzia i dati relativi ai beneficiari e all’importo riconosciuto, e per i quali è prevista quale unica modalità di fruizione la compensazione esterna ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997;
  • con riferimento ai crediti d’imposta per i quali viene esclusa l’indicazione nella sezione I del quadro RU rimane, tuttavia, l’obbligo di indicare l’informazione relativa ad eventuali trasferimenti dei crediti ad altri soggetti (consolidato, trasparenza, cessioni etc.). In particolare, con riferimento ai crediti non automatici, continua a sussistere l’obbligo di indicazione nella sezione I del quadro RU degli importi relativi alle seguenti tipologie di agevolazioni:
Crediti d’imposta soggetti al limite di compensabilità previsto dall’art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007
Crediti d’imposta qualificati aiuti di stato o aiuti de minimis, per i quali sia necessaria la compilazione della sezione “aiuti di stato” del quadro RS (elencati nella tabella degli aiuti di Stato)
Crediti d’imposta per i quali è prevista la possibilità di chiederne il rimborso in dichiarazione
Crediti d’imposta cedibili ai sensi dell’art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973
Crediti d’imposta la cui indicazione nei modelli di dichiarazione dei redditi è richiesta al fine di acquisire specifiche informazioni aggiuntive, che dovrebbero altrimenti essere fornite con apposite comunicazioni
Crediti d’imposta per i quali è attribuita all’Agenzia delle entrate la funzione di controllo
  • viene rinominata la Sezione II del quadro RU, non più dedicata all’indicazione del credito “Caro Petrolio”, bensì alle informazioni relative ai crediti d’imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione – investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato (Sezione II, parte I), nonché al bonus bonifica ambientale (sezione II, parte II);
  • viene eliminata la “vecchia” sezione III (credito “Finanziamento agevolato sisma Abruzzo/Banche”) e V (“Altri crediti d’imposta”), i cui crediti confluiranno e saranno gestiti nella Sezione I.

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