Grava sul debitore l’onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall’art. 1, comma 2, della legge fallimentare: lo ha affermato la sesta sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza 26 febbraio 2020, n. 12681, depositata lo scorso 25 giugno (in tal senso si segnala anche Cass. n. 24548/2016). Per i giudici di legittimità, in particolare:
Si ricorda che ai sensi del richiamato art. 1, comma 2, della legge fallimentare, non sono soggetti alle norme sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che dimostrano il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.