Skip to main content

Gruppi Iva, per la stabile organizzazione il vincolo finanziario va verificato in capo alla casa madre estera

|

Il Gruppo Iva è stato istituito dall’art. 1, comma 24, della legge di Bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232), che – in recepimento dell’art. 11 della Direttiva 2006/112/CE – ha inserito nel D.P.R. 633/1972 gli articoli da 70-bis a 70-duodecies. Tale regime consente di considerare come unico soggetto passivo ai fini dell’Iva l’insieme di persone stabilite nel territorio dello Stato, purché vincolate tra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.

Di conseguenza, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo Iva nei confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso gruppo Iva non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi ai fini Iva. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo Iva nei confronti di un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate dal gruppo Iva. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo Iva da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del gruppo Iva.

Ai sensi dell’art. 70-ter del D.P.R. 633/72, si considera sussistente un vincolo finanziario tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), del codice civile e almeno dal 1º luglio dell’anno solare precedente:

  1. tra tali soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo;
  2. detti soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente in Italia o in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.

Ora, con la Risposta all’istanza di interpello 11 novembre 2020, n. 539, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che, in caso di stabile organizzazione IVA nel territorio dello Stato di un soggetto passivo non stabilito in tale territorio, la valutazione del vincolo finanziario dev’essere effettuata in capo alla casa madre estera, verificando la sussistenza del requisito tra i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato e la casa madre estera, di cui la stabile organizzazione in Italia costituisce una promanazione (in tal senso si richiama la Circolare 31 ottobre 2018 n. 19/E).

Con specifico riferimento al requisito di cui alla lettera b), la citata Circolare n. 19/E/2018 ha precisato che il Gruppo può essere controllato anche da un soggetto stabilito non in Italia, ma in un Paese con cui sia stato stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni. Di conseguenza – ha affermato l’Agenzia – va esclusa la sussistenza di un vincolo finanziario tra soggetti stabiliti in Italia e controllati dalla medesima società estera, qualora nella catena che lega i controllati residenti alla controllante non residente si frappongano altre società stabilite all’estero.

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta

    Lavora con noi - Work with us
    Close