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Gruppi Iva, responsabilità solidale allargata ai patrimoni gestiti dalla Spv

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Con la Risposta all’istanza di interpello 15 novembre 2019, n. 487 , l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’interpretazione dell’art. 70-octies, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 – che prevede la responsabilità dei partecipanti ad un Gruppo Iva, in solido con il rappresentante, per le imposte, gli interessi e le sanzioni dovute a seguito delle attività di liquidazione e controllo – con particolare riferimento alle Spv (special purpose vehicle).

Nell’occasione, in particolare, è stato sottolineato che tale responsabilità solidale si estende ai patrimoni separati, gestiti dalla Spv, esclusivamente per le somme che, essendo dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, risultano riferibili a ciascun patrimonio separato. Non può quindi essere condivisa la tesi secondo cui il patrimonio separato della società di cartolarizzazione dovrebbe essere escluso dalla responsabilità solidale in esame.

Con la Circolare 31 ottobre 2018, n. 19/E, fu precisato che:

  1. “il regime del Gruppo IVA è applicabile a tutti i settori dell’attività economica, anche ove essa sia svolta mediante costituzione di patrimoni separati, posta in essere, ad esempio, dalle società di gestione del risparmio e dalle società di cartolarizzazione”;
  2. “A tutela dei sottoscrittori delle quote dei fondi e della natura di patrimoni separati, propria di questi ultimi, la disposizione di cui all’art. 70-octies, comma 2, del D.P.R. n. 633 che prevede la responsabilità dei partecipanti ad un Gruppo IVA in solido con il rappresentante per le somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e controllo non può comunque comportare l’aggredibilità dei fondi, se non per l’adempimento di obblighi d’imposta ad essi specificamente riferibili”.

Di conseguenza – ha affermato l’Agenzia nella risposta in commento – il fatto che siano state richiamate esplicitamente le società di cartolarizzazione porta ad estendere anche ai patrimoni separati gestiti da tali soggetti le conclusioni cui la circolare giunge relativamente alle Sgr e ai fondi da essa gestiti.

Al riguardo si ricorda inoltre quanto segue:

  1. il Gruppo Iva è stato istituito dall’art. 1, comma 24, della Legge di Bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232), che – in recepimento dell’art. 11 della Direttiva 2006/112/CE – ha inserito nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 gli articoli da 70-bis a 70-duodecies. Tale regime consente di considerare come unico soggetto passivo ai fini dell’Iva l’insieme di persone stabilite nel territorio dello Stato, purché vincolate tra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi;
  2. di conseguenza, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo Iva nei confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso gruppo Iva non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi ai fini Iva. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo Iva nei confronti di un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate dal gruppo Iva. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo Iva da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del gruppo Iva;
  3. gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono, rispettivamente, a carico e a favore del gruppo Iva; 3. in attuazione della citata Legge n. 232/2016 è stato emanato il D.M. 6 aprile 2018.

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