Per poter essere detratte, le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale (badanti) – di cui all’art. 15, comma 1, lettera i- septies), del Tuir – devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dal soggetto che presta l’assistenza.
Al riguardo, con la Circolare 27 aprile 2018, n. 7/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato quanto segue:
Si ricorda che la detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale:
Ai fini della detrazione in esame, si considerano “non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana” i soggetti che necessitano di sorveglianza continuativa o che non sono in grado di svolgere almeno una delle seguenti attività:
Lo stato di non autosufficienza deve derivare da una patologia e deve risultare da certificazione medica, non può essere quindi riferito ai bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie (Circolare Agenzia Entrate 3 gennaio 2005, n. 2, par. 4).
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