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I documenti necessari ai fini della detrazione delle spese per le badanti

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Per poter essere detratte, le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale (badanti) – di cui all’art. 15, comma 1, lettera i- septies), del Tuir – devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dal soggetto che presta l’assistenza.

Al riguardo, con la Circolare 27 aprile 2018, n. 7/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato quanto segue:

  1. la documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l’assistenza;
  2. qualora la spesa sia sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo;
  3. la documentazione deve specificare la qualifica contrattuale del lavoratore quando le prestazioni di assistenza sono rese da un’agenzia interinale;
  4. occorre invece la certificazione distinta dei corrispettivi riferiti all’assistenza rispetto a quelli riferibili ad altre prestazioni fornite dall’istituto ospitante, se le prestazioni sono rese da una casa di cura o di riposo (Circolare Agenzia Entrate 16 marzo 2005, n. 10/E, risposta 10.8);
  5. qualora invece dette prestazioni siano fornite da una cooperativa di servizi, la documentazione deve specificare la natura del servizio reso.

Si ricorda che la detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale:

  1. nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
  2. se il reddito complessivo non supera 40mila euro. In tale limite di reddito dev’essere computato il reddito dei fabbricati assoggettato al regime di cedolare secca.

Ai fini della detrazione in esame, si considerano “non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana” i soggetti che necessitano di sorveglianza continuativa o che non sono in grado  di svolgere almeno una delle seguenti attività:

  • assunzione di alimenti;
  • espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale;
  • deambulazione;
  • indossare gli indumenti.

Lo stato di non autosufficienza deve derivare da una patologia e deve risultare da certificazione medica, non può essere quindi riferito ai bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie (Circolare Agenzia Entrate 3 gennaio 2005, n. 2, par. 4).

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