I documenti necessari per detrarre le spese per le attività sportive praticate dai ragazzi
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Ai fini della detrazione delle spese sostenute per le attività sportive praticate dai ragazzi (ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera i–quinquies), del Tuir) è necessaria la seguente documentazione:
- bollettino bancario o postale oppure fattura, ricevuta, o quietanza di pagamento, dal quale risultino:
a. la ditta, la denominazione o ragione sociale oppure cognome e nome (se persona fisica) e la sede o la residenza nonché il codice fiscale, del percettore (associazioni sportive, palestre, ecc.);
b. la causale del pagamento (iscrizione, abbonamento, ecc.);
c. l’attività sportiva esercitata;
d. l’importo pagato;
e. i dati anagrafici del ragazzo praticante l’attività sportiva dilettantistica e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.
Al riguardo l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 27 aprile 2018, n. 7/E, precisa inoltre quanto segue:
- la detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, per le spese sostenute per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni;
- ai fini del requisito dell’età, è sufficiente che esso sussista anche per una sola parte dell’anno (quindi se il ragazzo ha compiuto 18 anni nel 2017, la detrazione spetta anche per le spese sostenute in tale anno successivamente al compimento dell’età);
- la detrazione spetta per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, rispondenti alle caratteristiche individuate dal D.M. 28 marzo 2007;
- la detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a 210 euro per il contribuente, se in possesso dei requisiti previsti dalla norma (ad esempio il minore emancipato o minore che percepisce redditi non soggetti all’usufrutto legale dei genitori) e per ogni soggetto fiscalmente a carico;
- per “associazioni sportive” si intendono le società ed associazioni di cui all’art. 90, commi 17 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003), che riportino espressamente nella propria denominazione la dicitura delle finalità sportive e della natura dilettantistica;
- per “palestre, piscine, altre attrezzature ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica” si intendono gli impianti, comunque, organizzati:
– destinati all’esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non, compresi gli impianti polisportivi;
– gestiti da soggetti giuridici diversi dalle associazioni/società sportive dilettantistiche, sia pubblici che privati anche in forma di impresa (individuale o societaria); - la detrazione non spetta ad esempio per le spese sostenute per l’attività sportiva praticata presso:
– le associazioni che non rientrano nella definizione di “sportiva dilettantistica”, quali quelle che non hanno ottenuto il riconoscimento del Coni o delle rispettive Federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva;
– le società di capitali di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91 (sport professionistico);
– le associazioni non sportive (ad esempio, associazioni culturali) che organizzano corsi di attività motoria non in palestra.
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