Ai fini della detrazione fiscale riconosciuta per le erogazioni liberali effettuate a favore delle Onlus, occorrono i seguenti documenti:
Si tenga presente che dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento. Si ricorda che ai sensi dell’art. 15, comma 1.1, del Tuir, è detraibile un importo pari al 26 per cento delle erogazioni liberali in denaro, effettuate a favore delle Onlus, delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con apposito decreto nei Paesi non appartenenti all’Ocse (l’elenco delle Onlus è consultabile qui).
In alternativa alla detrazione, le erogazioni effettuate alle Onlus fino al 31 dicembre 2017, sono deducibili dal reddito complessivo (art. 10, comma 1, lettera g), del Tuir; art. 14, comma 1, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modifiche dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80), nel limite del 10 per cento del reddito complessivo e comunque entro 70mila euro annui (Circolare Agenzia Entrate 19 agosto 2005, n. 39/E).
I principi illustrati sono stati confermati dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 27 aprile 2018, n. 7/E, contenente un vademecum in materia di crediti d’imposta, detrazioni e deduzioni utilizzabili ai fini delle dichiarazioni dei redditi 2018.
Si ricorda infine che la riforma del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) dispone il superamento della figura della Onlus.
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