Ai sensi dell’art. 19, lettera e-bis), del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è impugnabile innanzi alla Commissione tributaria provinciale anche l’iscrizione ipotecaria su beni immobili, di cui all’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Il termine di 60 giorni (previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992) per proporre impugnazione decorre dalla comunicazione dell’iscrizione di ipoteca sia perché lo prevede la norma stessa, sia perché la conoscenza certa della data da cui decorre il termine per il gravame risponde ai principi di certezza dei rapporti giuridici e di buona amministrazione.
Tali principi sono stati ribaditi dalla quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 17 aprile 2018, n. 12309, depositata lo scorso 18 maggio.
Nell’occasione, i giudici di legittimità hanno sottolineato altresì che:
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