Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono esenti da Ici i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività medesime.
Al riguardo si precisa che:
Tale principio è stato ora confermato dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 16 gennaio 2019, n. 6507, pubblicata lo scorso 6 marzo.
Nell’occasione, i giudici di legittimità hanno sottolineato che – a conferma della tesi descritta – la lettera della norma utilizza l’avverbio “direttamente”, così limitando l’agevolazione a favore del diretto utilizzatore, con esclusione dei soggetti interposti che realizzano un profitto per mezzo dell’attività meramente commerciale.
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