Il ribaltamento delle spese ad altri soggetti del medesimo gruppo, anche se non residenti, non osta al loro riconoscimento ai fini del bonus pubblicità: lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 21 marzo 2022, n. 143. Infatti, se è vero che l’onere dal punto di vista economico di tali spese è sostanzialmente sostenuto dalla capogruppo, è anche vero che la società ne assume formalmente i rischi e ne ritrae direttamente benefici in termini di maggiori vendite (fermo restando che il rimborso del costo da parte della capogruppo concorre alla determinazione del reddito della stessa società).
Al riguardo si ricorda che la misura, consistente in un credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie su stampa, radio e tv, è stata introdotta dall’art. 57-bis del D.L. n. 50/2017. In materia sono intervenuti successivamente:
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