In materia di imposte sui redditi e Iva, è valido l’avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni presentate dal contribuente ai sensi dell’art. 12, comma 7, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente): lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza 17 maggio 2019, n. 30138, depositata lo scorso 20 novembre. Per i giudici di legittimità, in particolare, fermo restando l’obbligo di valutare le osservazioni, nondimeno l’Erario non è tenuto a motivare esplicitamente in ordine alle ragioni che l’hanno indotto a non aderire a quanto osservato dal contribuente.
In altri termini, l’Ufficio non può omettere l’esame ma può motivare anche implicitamente – fermo restando il sindacato di tale motivazione in sede contenziosa – in ordine alla mancata condivisione delle ragioni addotte e all’insufficienza della documentazione fornita per procedere al ritiro della pretesa. Di conseguenza, si ritiene corretto l’utilizzo di una espressione di questo tenore: “la parte non ha presentato alcunché a sostegno della attendibilità e veridicità dei valori imponibili originariamente dichiarati”. Per la Cassazione, infatti, in questo caso l’Ufficio non ha omesso di valutare quanto osservato dal contribuente, ma ha ritenuto – con motivazione implicita sul punto, ancorché legittima – che quanto osservato avesse contenuto sostanzialmente trascurabile.
In questo senso si segnalano anche l’ordinanza 31 marzo 2017, n. 8378, e la sentenza 24 febbraio 2016, n. 3583).
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