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Il “Milleproroghe” è legge

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Con 154 voti favorevoli, 96 contrari e nessun’astensione, ieri l’Assemblea del Senato ha approvato il disegno di legge n. 1729, di conversione del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (cosiddetto “milleproroghe). Non sono state apportate modifiche rispetto al testo approvato nei giorni scorsi dalla Camera.

Oltre alla conferma delle disposizioni inserite nella versione originaria del provvedimento – quali l’estensione al 2020 del bonus verde e degli incentivi per l’acquisto e l’immatricolazione in Italia di veicoli elettrici o ibridi, nonché il differimento al 30 giugno 2020 del termine entro il quale il Ministro della Giustizia dovrà stabilire le modalità di iscrizione all’albo dei soggetti incaricati della gestione e del controllo nelle procedure di cui all’art. 356 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – si segnalano anche alcune importanti novità introdotte in sede di conversione.

Tra queste la modifica dell’art. 379 del D.Lgs. n. 14/2019, che prevede la riapertura dei termini per la nomina degli organi di controllo nelle Srl. In particolare, tale termine slitta dal 16 dicembre 2019 alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019, stabilita ai sensi dell’art. 2364, comma 2,  del codice civile (art. 379 , comma 3, primo periodo, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).

Non viene modificata la disposizione prevista dall’art. 379, comma 3, ultimo periodo, ai sensi del quale, ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2477 c.c., commi secondo e terzo, “si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo”, che diventerebbero pertanto il 2018 e 2019. Si ricorda che la nomina di tali organi è obbligatoria se la società: a. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c.ha superato per due esercizi consecutivi degli specifici limiti riferiti allo stato patrimoniale, ai ricavi o ai dipendenti.

Tali limiti, previsti dall’art. 2477 c.c., sono stati modificati anche dal cd. decreto “sblocca-cantieri” (D.L. n. 32/2019 ) e consistono in:

  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4milioni di euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
  4. L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore, nel caso del superamento dei limiti di cui alla lettera c) cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

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