In sede di nomina dei professionisti e delle Stp facenti funzioni di OCC (Organismo per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento), il giudice del sovraindebitamento non è tenuto a verificare il previo assolvimento degli obblighi formativi previsti dal D.M. 24 settembre 2014, n. 202, semprechè tali soggetti siano in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 28 della legge fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267): lo ha precisato il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con il Pronto Ordini 18 marzo 2019, n. 183/2018.
Al riguardo, il documento in esame specifica inoltre che:
Nell’occasione il Cndcec ha precisato anche che il giudice del sovraindebitamento:
Tra le principali novità introdotte dal Codice delle crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) si segnala l’introduzione di nuovi obblighi in capo agli organi di controllo societari, al revisore contabile e alla società di revisione. In particolare, ora tali soggetti sono tenuti a:
Qualora l’impresa non adotti adeguati rimedi successivamente alla segnalazione giunta dall’organo di controllo, quest’ultimo sarà tenuto ad attivare la procedura di allerta “esterna”, attraverso una segnalazione all’organismo di composizione della crisi d’impresa. Al riguardo si tenga presente che la tempestiva segnalazione all’organismo di composizione della crisi rappresenta una causa di esonero dalla responsabilità solidale degli organi di controllo.
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