Il regime fiscale del peer to peer
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La Fondazione Nazionale Commercialisti ha diffuso un documento sul fenomeno del peer to peer lending (“P2P”), cioè l’accensione di prestiti erogati da privati o imprese ad altri privati o a piccole e medie aziende, attraverso piattaforme di social lending.
Sotto il profilo fiscale, in particolare, rilevano le seguenti regole:
- per effetto dell’art. 1, comma 43 , della Legge 28 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), a decorrere dal 1° gennaio 2018, per le persone fisiche i proventi derivanti da peer to peer lendign sono assimilati ai redditi di capitale, e quindi devono essere assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta con l’aliquota del 26 per cento;
- ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), i gestori di piattaforme web che svolgono attività di social lending sono tenuti ad agire in qualità di sostituti d’imposta ed applicare agli importi percepiti a titolo di remunerazione dai soggetti che prestano denaro tramite tali piattaforme, una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ai sensi dell’art. 26, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973. In tal caso si applica l’aliquota del 12,50 per cento.
Il documento della Fondazione si chiude con un’analisi delle prospettive del peer to peer lending. In particolare, si sottolinea come tale strumento presenti al contempo prospettive e criticità: sotto questo profilo, infatti, devono essere tenuti in considerazione anche alcuni limiti per i lenders, quali l’esposizione alla possibilità di default del richiedente.
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