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Il rimborso dell’Euroritenuta spetta anche dopo la voluntary disclosure

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L’adesione alla procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure) non fa venire meno il diritto al rimborso di quanto versato a titolo di Euroritenuta ai sensi dell’art. 11 della Direttiva n. 2003/48/CE. Diversamente si determinerebbe una violazione del principio del divieto di doppia imposizione. Il principio è stato affermato dall’Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili nella norma di comportamento n. 208/2020 pubblicata ieri.

Si ricorda che la disposizione comunitaria, recepita con il D.Lgs. 18 aprile 2005, n. 84, ha riconosciuto ai contribuenti italiani, al fine di evitare ipotesi di potenziale doppia imposizione un credito d’imposta pari all’importo trattenuto, consentendo loro di richiedere il rimborso o, in alternativa, di utilizzare in compensazione il credito derivante dall’Euroritenuta (art. 10 del predetto decreto).

Nella norma di comportamento in commento l’Aidc esamina, in particolare, la legittimità del comportamento dell’Agenzia delle Entrate che, nell’ambito delle procedure di collaborazione volontaria di cui alla legge n. 186/2014, non ha riconosciuto il diritto allo scomputo dell’Euroritenuta alla quale taluni dei redditi regolarizzati erano stati assoggettati, assimilando la procedura di voluntary disclosure a quella di accertamento con adesione di cui all’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 218/1997, secondo cui “l’accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell’ufficio”.

Nel rigettare tale interpretazione, l’Aidc rileva, tra l’altro, come l’ordinamento nazionale non ha in alcun modo ricondotto gli effetti della procedura di collaborazione volontaria a quelli previsti dal D.Lgs. n. 218/1997, nè preveda alcuna disposizione che consenta di disconoscere il diritto al rimborso di un credito tributario, laddove lo stesso risulti spettante, documentato in maniera idonea e richiesto nei termini previsti. Concludendo, quindi, il mancato riconoscimento del diritto al rimborso integrerebbe la fattispecie di doppia imposizione.

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