Il superamento del limite massimo dei crediti d’imposta compensabili equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, che è sanzionato dall’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, così come accade ogniqualvolta sia utilizzata la compensazione in assenza dei relativi presupposti: lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 12 febbraio 2020, n. 13396, depositata lo scorso 1° luglio (in tal senso anche Cass. 26 ottobre 2012, n. 18369, e 21 luglio 2017, n. 18080).
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