Illegittime le norme regionali che vietano la recinzione dei terreni
È illegittima la norma regionale che vieta la recinzione dei terreni, fatta eccezione per alcune limitate ipotesi strettamente necessarie alla protezione di edifici ed attrezzature funzionali anche alle attività zootecniche: lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza 12 luglio 2019, n. 175.
La questione era stata sollevata dal Tar Umbria, con riferimento ad una disposizione regionale che sanciva, nelle zone agricole, un divieto di installare recinzioni, che – “in quanto del tutto scollegato da dimensioni e caratteristiche costruttive, appare prescindere dalla tutela di interessi ambientali, paesaggistici e/o estetici”; per i giudici amministrativi umbri, tale norma violerebbe gli articoli 3, 42, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione.
Con la pronuncia, in particolare, i giudici delle leggi hanno ritenuto fondata nel merito la questione di legittimità costituzionale della norma della Regione Umbria sulla base delle seguenti considerazioni: la giurisprudenza amministrativa è costante nell’affermare che la facoltà di chiudere il fondo, attribuzione tipica del diritto di proprietà, può essere limitata e conformata dalle norme urbanistiche soltanto in funzione di preminenti interessi pubblici (Tar Lombardia – sezione staccata di Brescia, sezione I, 4 marzo 2015, n. 362; Tar Piemonte, sezione II, 10 maggio 2012, n. 532; Tar Lombardia – sezione staccata di Brescia, sezione I, 5 febbraio 2008, n. 40). A ciò si aggiunga che la norma regionale in questione colpiva anche quelle recinzioni che non determinano alcuna trasformazione del territorio e sono espressione dello ius excludendi alios, incideva sul potere del privato proprietario di chiudere il fondo in ogni tempo, ed escludeva in via generale una facoltà che il codice civile considera, per contro, parte integrante del diritto di proprietà.
Tale previsione non interveniva, dunque, su un aspetto specifico correlato al governo del territorio, ma limitava un potere tradizionalmente oggetto di codificazione e si prefigge di regolarne il contenuto.