Skip to main content

Impatriati: escluse le agevolazioni per il 2019 se il trasferimento di residenza è avvenuto a luglio

|

Qualora il contribuente si sia trasferito in Italia dopo il 2 luglio 2019 e sempreché risultino soddisfatti tutti gli altri requisiti richiesti, lo stesso potrà beneficiare dell’agevolazione fiscale prevista per gli “impatriati” dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 a decorrere dal 2020: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 13 dicembre 2019, n. 523 .

In materia si ricorda inoltre che:

1. il decreto “Crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58) ha introdotto importanti modifiche alla disciplina sugli “impatriati” (art. 16 del citato D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147) e al regime sul “rientro dei cervelli” (art. 44, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122). In particolare:

  1. passa dal 50 al 70% la riduzione dell’imponibile per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia dal 2020;
  2. si semplificano le condizioni richieste per accedere al regime fiscale di vantaggio;
  3. si estendono le agevolazioni anche ai lavoratori che avviano un’attività d’impresa a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2020;
  4. in presenza di determinate condizioni, si introducono ulteriori agevolazioni fiscali per ulteriori cinque periodi d’imposta;
  5. regole ad hoc sono previste per i docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia dal 2020, nonché per i ricercatori universitari;

2. con la Risposta all’istanza di interpello 18 luglio 2019, n. 272, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che:

  1. le modifiche apportate al regime degli “impatriati” dall’art. 5 del richiamato D.L. 30 aprile 2019, n. 34, si applicano “a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto” e quindi per i soggetti che acquisiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2020;
  2. per effetto dell’art. 16, comma 3, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, il contribuente fruisce dell’agevolazione dal periodo d’imposta in cui acquisisce la residenza fiscale e per i quattro periodi d’imposta successivi; tuttavia, è stata prevista l’estensione a ulteriori periodi d’imposta in cui il soggetto, a determinate condizioni, può continuare a godere dell’agevolazione in esame.

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta

    Lavora con noi - Work with us
    Close