Relativamente al particolare regime fiscale riservato agli “impatriati”, rileva l’art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, il quale – nella versione applicabile al periodo d’imposta 2019 – precisa che, in presenza dei requisiti previsti, i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per cento.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
In merito alla portata di tali disposizioni, con il Principio di diritto 14 febbraio 2020, n. 4 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
Si ricorda che, con risposta ad Interpello del 13 febbraio 2020, n. 59 , l’Agenzia ha fornito ulteriori chiarimenti sul regime speciale per lavoratori rimpatriati, ex D.Lgs. n. 147/2015, precisando che:
Nella risposta è stato inoltre chiarito che il datore di lavoro applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data dell’assunzione, mediante applicazione delle ritenute sull’imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile prevista dal regime agevolativo.
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