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Ai fini della detrazione Iva rileva il corrispettivo ricevuto

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Ai fini Iva, il corrispettivo effettivamente ricevuto rappresenta un elemento cardine del meccanismo di applicazione dell’imposta, fondato sul principio di neutralità, che sarebbe violato qualora la base imponibile fosse calcolata in relazione ad un importo superiore al corrispettivo ricevuto (Cass. 30 gennaio 2018, n. 2240): il principio è stato ora ribadito dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con la sentenza 3 dicembre 2019, n. 3599, depositata lo scorso 13 febbraio. Per i giudici di legittimità, in particolare, tale orientamento trova fondamento nei chiarimenti forniti dalla giurisprudenza comunitaria, secondo cui:

  1. la circostanza che un’operazione economica sia effettuata ad un prezzo superiore o inferiore al prezzo normale di mercato deve ritenersi irrilevante (Corte di Giustizia Ue, sentenza 20 gennaio 2005, causa C-412/03);
  2. non c’è elusione o evasione fiscale se i beni o i servizi sono forniti a prezzi artificialmente bassi o elevati tra le parti che godano entrambe del diritto a detrazione Iva, essendo solo a livello del consumatore finale che può verificarsi una perdita di gettito fiscale (Corte di giustizia Ue, sentenza 26 aprile 2012, cause riunite C-621/10 e C-129/11).

Con la citata pronuncia 13 febbraio 2020, n. 3599, gli Ermellini hanno altresì affermato che:

  1. l’inerenza, quale requisito di detraibilità dell’Iva relativa ad un determinato costo, richiede elementi oggettivi, che evidenzino una concreta strumentalità del bene o servizio all’attività di impresa (in tal senso si richiama Cass. 20 gennaio 2017, n. 1544);
  2. ai fini della detrazione dell’Iva relativa ai costi, non è sufficiente l’avvenuta contabilizzazione degli stessi, dovendo il contribuente dimostrarne anche l’esistenza, l’inerenza e la coerenza economica (Cass. 26 settembre 2018, n. 22940);
  3. in relazione ai costi infragruppo, l’onere della prova in ordine all’esistenza e all’inerenza dei costi sopportati incombe sulla società che affermi di aver ricevuto il servizio, occorrendo anche la dimostrazione che la controllata abbia tratto un’effettiva utilità dal servizio remunerato.

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