Entro mercoledì 31 maggio, imprese e professionisti sono tenuti a versare l’imposta di bollo “apposta”, flaggando la relativa casella, sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2023. Il pagamento può essere effettuato tramite l’apposta funzionalità del portale Fatture e corrispettivi.
Ai fini dell’individuazione del trimestre di riferimento, per le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati (B2B e B2C) vengono considerate quelle in cui:
Il pagamento può essere effettuato tramite l’apposta funzionalità del portale Fatture e corrispettivi indicando il proprio IBAN, oppure è possibile ricorrere all’F24, utilizzando il codice tributo 2521. È possibile versare in ravvedimento operoso, ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
L’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014, regola le scadenze per il pagamento dell’imposta di bollo.
In particolare:
Scadenze versamento imposte di bollo | |
1° trimestre | 31 maggio |
2° trimestre | 30 settembre |
3° trimestre | 30 novembre |
4° trimestre | 28 febbraio anno N+1 |
In alcuni casi, è possibile rimandare il pagamento rispetto alle scadenze appena riportate.
Nello specifico:
Dal 1° gennaio 2023 valgono però nuovi limiti.
Infatti, i versamenti per trimestre, potranno essere rimandati sulla base delle regole previste dai commi 4 e 5 dell’art. 3 del D.L. n. 73/2022, c.d. Decreto “Semplificazioni”. Decreto con il quale sono stati alzati gli importi dovuti a titolo di imposta di bollo, entro i quali è possibile rimandare il pagamento.
Dal 2023, dunque anche con effetti sulla scadenza del 31 maggio:
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