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Imposta di bollo fatture elettroniche 1° trimestre 2023: alla cassa entro il 31 maggio

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Entro mercoledì 31 maggio, imprese e professionisti sono tenuti a versare l’imposta di bollo “apposta”, flaggando la relativa casella, sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2023. Il pagamento può essere effettuato tramite l’apposta funzionalità del portale Fatture e corrispettivi.

Ai fini dell’individuazione del trimestre di riferimento, per le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati (B2B e B2C) vengono considerate quelle in cui:

  • la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna” rilasciata al termine dell’elaborazione, è precedente alla fine del trimestre;
  •  la data di messa a disposizione (contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito”) è precedente alla fine del trimestre.

Il pagamento può essere effettuato tramite l’apposta funzionalità del portale Fatture e corrispettivi indicando il proprio IBAN, oppure è possibile ricorrere all’F24, utilizzando il codice tributo 2521. È possibile versare in ravvedimento operoso, ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

L’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014, regola le scadenze per il pagamento dell’imposta di bollo.

In particolare:

  • il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare dell’anno di riferimento è effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre;
  • il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare è effettuato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.
Scadenze versamento imposte di bollo
1° trimestre 31 maggio
2° trimestre 30 settembre
3° trimestre 30 novembre
4° trimestre 28 febbraio anno N+1

In alcuni casi, è possibile rimandare il pagamento rispetto alle scadenze appena riportate.

Nello specifico:

  • se l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno non supera l’importo di 250 euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre (ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre);
  • qualora l’importo dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell’anno, complessivamente considerato, non superi l’importo di 250 euro, il pagamento dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre (30 novembre – entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo).

Dal 1° gennaio 2023 valgono però nuovi limiti.

Infatti, i versamenti per trimestre, potranno essere rimandati sulla base delle regole previste dai commi 4 e 5 dell’art. 3 del D.L. n. 73/2022, c.d. Decreto “Semplificazioni”. Decreto con il quale sono stati alzati gli importi dovuti a titolo di imposta di bollo, entro i quali è possibile rimandare il pagamento.

Dal 2023, dunque anche con effetti sulla scadenza del 31 maggio:

  • se il totale dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture emesse nel primo trimestre non supera in totale 5mila euro, la stessa potrà essere versata entro il 30 settembre, insieme all’imposta dovuta per il secondo trimestre;
  • se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 5mila euro, il relativo pagamento potrà avvenire entro il 30 novembre, unitamente all’imposta dovuta per il terzo trimestre.

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