Ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta di registro non possono essere richiamati i criteri di determinazione dell’Ici, trattandosi di tributi del tutto differenti in quanto l’Ici è di carattere patrimoniale, mentre l’imposta di registro mira a colpire la manifestazione di forza economica e capacità contributiva così come emergenti dall’atto di trasferimento: lo ha ribadito la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 21 gennaio 2020, n. 11615, depositata lo scorso 16 giugno (in tal senso si richiama altresì Cass. 17 luglio 2018, n. 18936).
Per i giudici di legittimità, inoltre, se è vero che ai fini dell’imposta di registro, il valore venale in comune commercio dei beni immobili trasferiti può fare riferimento, tra gli altri parametri dettati dalla legge, anche “ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni” (art. 51 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), tuttavia tale indicazione svolge una funzione integrativa degli altri criteri, non potendosi attribuire valore decisivo, ai fini dell’imposta di registro, alle valutazioni stabilite dalle amministrazioni comunali ai fini Ici.
Secondo un costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, inoltre:
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