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Imposta di registro, non sono decisive la valutazioni effettuate dal Comune ai fini Ici

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Ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta di registro non possono essere richiamati i criteri di determinazione dell’Ici, trattandosi di tributi del tutto differenti in quanto l’Ici è di carattere patrimoniale, mentre l’imposta di registro mira a colpire la manifestazione di forza economica e capacità contributiva così come emergenti dall’atto di trasferimento: lo ha ribadito la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 21 gennaio 2020, n. 11615, depositata lo scorso 16 giugno (in tal senso si richiama altresì Cass. 17 luglio 2018, n. 18936).

Per i giudici di legittimità, inoltre, se è vero che ai fini dell’imposta di registro, il valore venale in comune commercio dei beni immobili trasferiti può fare riferimento, tra gli altri parametri dettati dalla legge, anche “ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni” (art. 51 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), tuttavia tale indicazione svolge una funzione integrativa degli altri criteri, non potendosi attribuire valore decisivo, ai fini dell’imposta di registro, alle valutazioni stabilite dalle amministrazioni comunali ai fini Ici.

Secondo un costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, inoltre:

  1. nel processo tributario, anche la perizia di parte può costituire fonte di convincimento del giudice, che può elevarla a fondamento della decisione a condizione che spieghi le ragioni per le quali la ritenga corretta e convincente;
  2. qualora la rettifica del valore di un immobile si fondi sulla stima dell’UTE o di altro ufficio tecnico, “che ha il valore di una semplice perizia di parte, il giudice investito della relativa impugnazione, pur non potendo ritenere tale valutazione inattendibile solo perché proveniente da un’articolazione dell’Amministrazione finanziaria, non può considerarla di per sé sufficiente a supportare l’atto impositivo, dovendo verificare la sua idoneità a superare le contestazioni dell’interessato ed a fornire la prova dei più alti valori pretesi ed essendo, altresì, tenuto ad esplicitare le ragioni del proprio convincimento” (Cass. 8 maggio 2015, n. 9357, e 28 novembre 2019, n. 31087).

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