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Pubblicate le statistiche relative agli Isa

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Ieri il Dipartimento delle Finanze ha diffuso i dati relativi agli Indici sintetici di affidabilità fiscale, alle dichiarazioni delle persone fisiche titolari di partita Iva e in base al reddito prevalente trasmesse dai contribuenti nel 2019, relative al periodo d’imposta 2018.

Dall’analisi dei dati emerge che il numero di soggetti interessati dagli ISA nel 2018 ha riguardato 3.189.124 contribuenti (di cui il 60% persone fisiche), in leggero aumento (+0,18%) rispetto alla platea dei soggetti a cui sono stati applicati gli Studi di Settore del 2017. Analizzando la distribuzione territoriale, il numero dei soggetti degli ISA 2018 è concentrato per il 51% al Nord Italia: nel Sud e Isole la percentuale è pari al 27%, mentre al Centro del 21% sul totale.

Per quanto riguarda la distribuzione per macrosettore economico, gli ISA individuati per l’anno d’imposta 2018 sono 175, di cui 61 relativi ai servizi, 23 ai professionisti, 52 al commercio, 37 al settore delle manifatture e 2 all’agricoltura. Il 51% dei soggetti appartiene al settore dei servizi. Il 39% delle imprese cui si applicano gli Isa (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) hanno raggiunto un voto pari almeno ad 8 e saranno quindi esonerate dagli accertamenti del fisco.

Dalle statistiche Irpef relative ai titolari di partita IVA, si rileva che nel 2018 i titolari di partita Iva che hanno presentato dichiarazione sono oltre 3,6 milioni, in lieve flessione rispetto all’anno precedente (-0,5%) e composti da imprenditori (41,8%), lavoratori autonomi (20,6%), agricoltori (6,9%) e contribuenti in “regime fiscale di vantaggio” e “regime forfetario” (30,7%).

Si ricorda che con la Circolare 16 giugno 2020, n. 16/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2019; nell’occasione è stato chiarito tra l’altro che nel caso in cui i beni acquistati usufruendo delle agevolazioni fiscali di cui al”art. 1, commi 91 e 92, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) vengano ceduti a titolo oneroso, nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione, la variazione fiscale in aumento relativa al recupero delle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte in virtù del superammortamento sarà indicata nel rigo F05 “Altri proventi e componenti positivi” dei modelli ISA.

E’ stato inoltre precisato che nel caso del socio amministratore di un’impresa che è anche dipendente della stessa, le relative informazioni confluiscono soltanto nel rigo “Soci amministratori” del quadro A, indipendentemente dalla natura del rapporto intrattenuto con la società (collaborazione coordinata e continuativa, lavoro dipendente, altri rapporti).

Si ricorda infine che l’accesso al regime premiale è subordinato al raggiungimento di un idoneo livello di affidabilità fiscale sulla base dell’esito dell’applicazione degli ISA risultante dall’ultima dichiarazione presentata entro i termini ordinari (al riguardo si rinvia alla Risposta all’istanza di interpello 6 febbraio 2020, n. 31).

Di conseguenza:

  1. le eventuali dichiarazioni successive alla scadenza del termine ordinario di presentazione che modifichino – migliorandolo – il punteggio ISA precedentemente ottenuto dal contribuente, si considerano non rilevanti ai fini del regime premiale;
  2. se invece la dichiarazione successiva comporta un peggioramento del punteggio, tale variazione è rilevante ai fini della riduzione o perdita dei benefici premiali.

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