Non è tenuta a versare l’acconto dell’imposta sulle assicurazioni per il 2021 la stabile organizzazione in Italia che sarà estinta a seguito del trasferimento del proprio portafoglio italiano a favore della casa madre (compagnia assicurativa estera): lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 3 marzo 2021, n. 140. Ai fini del perfezionamento del trasferimento, peraltro, le parti sono tenute a notificare un’apposita comunicazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente ai sensi del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 14723/2013.
Sull’argomento si ricorda che:
Nella comunicazione all’Agenzia delle Entrate, necessaria ai fini del perfezionamento del trasferimento in esame, devono essere indicati:
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