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Imposta sulle donazioni: modifiche alla disciplina grazie al Decreto delegato

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Il decreto approvato dal Governo il 9 aprile 2024 apporta modifiche, tra l’altro, alle disposizioni del Titolo III del TUS , concernente l’applicazione dell’imposta sulle donazioni.

Le modifiche sono principalmente rivolte a dare unitarietà alla normativa, riproducendo all’interno del Testo unico, analogamente a quanto previsto per l’imposta di successione, le disposizioni dell’art. 2, del D.L. n. 262 del 2006, che intervengono in materia di imposta di donazione con i commi 49 e 49-bis.

Sono quindi riportate nell’art. 56 , concernente la determinazione dell’imposta, le aliquote e le franchigie previste in misura analoga a quelle stabilite per l’imposta di successione.

Per conferire una maggiore sistematicità alla norma, inoltre, è inserita nel comma 4 dell’art. 56 la previsione precedentemente prevista dall’art. 55, relativa alla detrazione delle imposte pagate all’estero in dipendenza della stessa donazione ed in relazione ai beni ivi esistenti, precisando che la detrazione opera fino a concorrenza della parte dell’imposta sulle donazioni proporzionale al valore dei beni stessi.

È mantenuta sostanzialmente inalterata la disciplina delle liberalità indirette recata dall’art. 56-bis (introdotta dall’art. 69, comma 1, lettera a), della Legge n. 342 del 21 novembre 2000). A tale articolo sono apportate modifiche di coordinamento, principalmente per rendere il testo coerente con la nuova struttura delle aliquote dell’imposta di donazione e con le altre modifiche apportate in tema di imposta di successione.

Più nel dettaglio, con la soppressione della lettera b) del comma 1, è previsto che l’accertamento delle liberalità indirette può essere effettuato esclusivamente quando l’esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi.

Ad esse si applica l’aliquota dell’otto per cento, vale a dire l’aliquota d’imposta più elevata, ma per la sola parte che eccede la franchigia ove prevista, mentre qualora le liberalità indirette siano registrate volontariamente, tornano applicabili le aliquote e le franchigie secondo quanto previsto dall’art. 56.

Inoltre, è introdotta l’esclusione da tassazione anche delle liberalità d’uso di cui al secondo comma dell’art. 770 del Codice civile.

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