Entro il prossimo 20 luglio 2018 le imprese sociali già iscritte nell’apposita sezione del Registro delle imprese a loro dedicata alla data del 20 luglio 2017, sono tenute ad adeguare i propri statuti ed atti costitutivi alle disposizioni recate dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.
Lo ha stabilito il Decreto interministeriale 16 marzo 2018 – firmato congiuntamente dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblicato ora sulla Gazzetta Ufficiale – che definisce gli atti da depositare presso l’ufficio del registro delle imprese, e le relative modalità di presentazione, da parte delle imprese sociali.
L’art. 2 del decreto in esame – che sostituisce il D.M. 24 gennaio 2008 – prevede in particolare che gli enti privati che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, devono depositare (in via telematica o su supporto informatico) presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l’iscrizione nell’apposita sezione, i seguenti atti e documenti:
Inoltre, gli atti costitutivi devono prevedere, salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l’impresa sociale è costituita, la nomina di uno o più sindaci.
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