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Imu sugli immobili strumentali: illegittima l’indeducibilità integrale dalle imposte sui redditi

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È fondata la questione di legittimità sulla indeducibilità dell’Imu dalle imposte erariali e dall’Irap con riferimento al periodo d’imposta 2012, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano in relazione all’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 nella sua formulazione originaria, dove si prevedeva l’indeducibilità dell’Imu da Irpef, Ires ed Irap: lo ha deciso la Corte Costituzionale, che ha quindi dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma impugnata, rimasta in vigore per il solo 2012.

Secondo la Commissione tributaria, l’indeducibilità dall’Ires dell’Imu relativa agli immobili strumentali si porrebbe in contrasto con gli artt. 353 e 41 della Costituzione, sotto il profilo dell’effettività dell’imposizione, del divieto della doppia imposizione, dei principi di ragionevolezza, coerenza ed eguaglianza, della libertà di iniziativa economica privata.

In attesa del deposito della sentenza, la Corte Costituzionale ha reso noto, con proprio Comunicato Stampa del 19 novembre 2020 , che le questioni sono state dichiarate fondate. “Il legislatore – ha argomentato infatti la Corte – una volta individuato, nella sua discrezionalità, il presupposto dell’Ires nel “reddito complessivo netto” (ex art. 75, primo comma, Tuir), non può rendere indeducibile un tributo come l’Imu sugli immobili strumentali, che costituisce un costo fiscale inerente alla produzione del reddito”.

Si ricorda che, per effetto dell’art. 1 , commi 4 e 5, della legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, l’Imu relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento (art. 3, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58).

La nuova regola si applica anche all’imposta municipale immobiliare (IMI) della Provincia autonoma di Bolzano, istituita con la Legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all’imposta immobiliare semplice (IMIS) della Provincia autonoma di Trento, istituita con la Legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

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