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Incertezza normativa esclusa se sulla questione è intervenuta la Cassazione

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In materia di sanzioni per violazioni delle norme tributarie, l’incertezza normativa oggettiva tributaria è caratterizzata dall’impossibilità di individuare in modo univoco, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile (Cass. nn. 10313/201915452/2018 e 12301/2017). La stessa incertezza normativa oggettiva che, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della legge 212/2000 (Statuto del contribuente) e dell’art. 8 del D.Lgs. 546/1992, è causa di esenzione della responsabilità amministrativa del contribuente, postula una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, sicché la medesima non sussiste rispetto ad una questione chiarita da una pronuncia della Corte di Cassazione, che è intervenuta tra le stesse parti e in assenza di qualsiasi contrasto giurisprudenziale (Cass. n. 10662/2018). Il principio è stato ora ribadito dall’ordinanza della Suprema Corte 18 novembre 2020, n. 26205.

Per la giurisprudenza di legittimità, ai fini della ricorrenza di una situazione di “incertezza normativa” si richiede una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, cioè l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento di interpretazione normativa, riferibile non già ad un generico contribuente o a quei contribuenti che per la loro perizia professionale siano capaci di interpretazione normativa qualificata (studiosi, professionisti legali, operatori giuridici di elevato livello professionale) e tanto meno all’Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell’ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (in tal senso, Cass. nn. 24670/20072192/201218434/2012, 3245/2013 e 4522/2013).

Ne deriva che l’incertezza normativa è la situazione giuridica oggettiva caratterizzata dall’impossibilità, esistente in sé ed accertata dal giudice, di individuare con sicurezza ed univocamente al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie.

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