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In Gazzetta il decreto “Green Pass” nei luoghi di lavoro

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto “Green Pass” nei luoghi di lavoro (D.L. 21 settembre 2021, n. 127, convertito con modifiche dalla Legge 19 novembre 2021, n. 165 ).

Per quanto riguarda il settore privato, il provvedimento prevede che dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, chiunque svolge un’attività lavorativa, dipendente o autonomo, sia obbligato, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui tale attività è svolta, a possedere ed esibire su richiesta il Green pass.

Tale regola si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui sopra, anche sulla base di contratti esterni. Come per il settore pubblico, la regola non si applica invece ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con apposita circolare del Ministero della Salute.

I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risultino privi della medesima certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza) senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Con una modifica introdotta dal Senato viene concesso ai lavoratori di consegnare al proprio datore di lavoro il Green pass personale, per evitare i relativi controlli per tutto il periodo di validità del certificato. Su questo aspetto della norma il Garante della privacy ha tuttavia espresso un parere negativo e non si escludono, pertanto, interventi correttivi in prossimi provvedimenti legislativi.

Con un altro emendamento votato a Palazzo Madama è stato inoltre chiarito che il dipendente, nel caso dovesse scadere il certificato nel corso della giornata lavorativa, potrà rimanere al proprio posto fino alla fine del proprio impegno quotidiano.

È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso ai luoghi di lavoro violando l’obbligo di Green pass.

Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro. Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per mancata presentazione del Green pass, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

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