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In Gazzetta la proroga al 31 gennaio 2021 dello stato di emergenza. In vigore le nuove regole anti-Covid

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Pubblicati ieri in Gazzetta Ufficiale la delibera del Presidente del Consiglio che proroga fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza causa Covid-19 e il decreto-legge con le nuove regole collegate. Con tale decreto vengono inoltre prorogate al 15 ottobre le disposizioni del D.P.C.M. 7 settembre 2020 con le misure di contenimento finora in vigore e la cui applicazione era scaduta ieri.

In particolare, il decreto introduce l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e amplia le circostanze che prevedono l’obbligo di indossarli. La mascherina dovrà essere indossata anche all’aperto se in prossimità di persone non conviventi, con pesanti multe da 400 a 1.000 euro per la violazione.

Il provvedimento proroga inoltre al 31 gennaio 2021 le disposizioni già in vigore che consentono al Governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus. Tali misure, in relazione all’andamento epidemiologico e secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, potranno essere stabilite per specifiche parti o per tutto il territorio nazionale e per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, comunque reiterabili e modificabili.

Slittano quindi al 31 gennaio 2021 i termini previsti dagli altri decreti emergenziali a contrasto dell’epidemia (Decreti-legge n. 19/2020 , n. 33/2020 e n. 83/2020 ).

Tra le disposizioni già prorogate al 15 ottobre dal D.L. 30 luglio 2020, n. 83, si ricordano tra l’altro:

  1. le norme su lavoro agile;
  2. la sospensione dei termini di accertamento e notifica delle sanzioni;
  3. la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni;
  4. l’esenzione da garanzia per le domande di finanziamenti agevolati per le esportazioni e l’internazionalizzazione;
  5. le norme sul deposito telematico degli atti giudiziari e sulle udienze in videoconferenza nei giudizi civili e penali.

Sono stati inoltre differiti al 31 ottobre 2020 i termini per la presentazione delle domande di Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e Cig in deroga con causale Covid-19, di cui all’art. 1 , commi 9 e 10, del decreto “Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104).

Oltre all’obbligo di portare sempre con sé le mascherina e di indossarla all’aperto se in prossimità di persone non conviventi, continuano ad applicarsi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Restano esonerati dall’obbligo i bambini sotto i sei anni, i soggetti affetti da patologie e disabilità e coloro che stanno svolgendo attività sportiva.

Il decreto prevede, infine, che i governatori delle Regioni potranno introdurre autonomamente solo disposizioni più restrittive rispetto alle misure di contenimento decise dal Governo. Per l’applicazione di misure ampliative dovranno invece preventivamente ottenere il parere conforme del Comitato tecnico scientifico.

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