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Inammissibile il ricorso privo della sottoscrizione del difensore abilitato

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È affetto da inammissibilità, insuscettibile di sanatoria, il ricorso introduttivo privo della sottoscrizione del difensore abilitato e della parte: lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza 8 maggio 2019, n. 12134, riportata nella Rassegna della giurisprudenza di legittimità relativa agli orientamenti delle Sezioni Civili emersi nel corso del 2019.

Per la Suprema Corte, in particolare, la tutela giurisdizionale dei diritti non può prescindere dalla corretta instaurazione del rapporto processuale, atteso che l’imposizione di condizioni, forme e termini processuali, nel rispetto del principio di proporzionalità, risponde a obiettive esigenze di buona amministrazione della giustizia, soprattutto se si tratta di regole prevedibili e di sanzioni prevenibili con l’ordinaria diligenza.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il ricorso dev’essere sottoscritto dal difensore e contenere l’indicazione:

  1. della categoria di cui all’art. 12 alla quale appartiene il difensore;
  2. dell’incarico a norma dell’art. 12, comma 7, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente;
  3. dell’indirizzo pec del difensore.

Per essere giuridicamente rilevante quale espressione della identità dell’autore del documento, la sottoscrizione deve possedere, secondo i principi elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza civilistiche, i seguenti requisiti:

  1. nominatività o nominalità nel senso che essa deve contenere l’indicazione del nome atto ad individuare concretamente e completamente il soggetto che sottoscrive, tenendo presente, in proposito, che l’essenza della sottoscrizione vien fatta usualmente consistere nella ripetizione letterale della medesima indicazione che è riportata – se riportata – nel testo dello scritto contenuto dal documento;
  2. autografia nel senso che la sottoscrizione deve essere apposta di proprio pugno e corrispondere, per la sua grafia, alle caratteristiche grafiche usualmente espresse dal sottoscrittore;
  3. leggibilità nel senso che la sottoscrizione deve essere apposta a tutte lettere in maniera chiara ed agevolmente leggibile e senza soluzione di continuità con le due componenti essenziali del nome (cognome e prenome).

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