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Inapplicabile alle opposizioni esecutive la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale

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La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive.

A tal fine, per stabilire se una domanda rientri o meno tra le opposizioni esecutive occorre aver riguardo al cosiddetto “principio dell’apparenza”, secondo il quale il regime di impugnazione e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare, devono essere individuati sulla base della qualificazione che il giudice a quo ha dato all’azione proposta in giudizio e non in base al rito che si sarebbe dovuto applicare.

Tale principio, espresso più volte dalla Corte di Cassazione, è stato ora confermato dalla sesta sezione civile del medesimo Collegio con l’ordinanza 23 gennaio 2018, n. 9029 , pubblicata lo scorso 11 aprile.

Nell’occasione, i giudici di legittimità hanno inoltre precisato che la qualificazione della domanda adottata dal primo giudice potrà essere censurata in appello, ma pur sempre a condizione che il gravame sia stato proposto nelle forme e con i termini previsti dalla legge per la domanda così come qualificata dal primo giudice.

Si ricorda che la richiamata sospensione feriale dei termini processuali – attualmente decorrente dal 1° al 31 agosto di ogni anno – è prevista dall’art. 1 della Legge 7 ottobre 1969, n. 742, come modificato dall’art. 16, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modifiche dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162.

Nei giorni scorsi, la Suprema Corte aveva anche affermato che la riduzione della durata del periodo di sospensione feriale (disposta dal richiamato D.L. n. 132/2014) è immediatamente applicabile con decorrenza dal 2015: a tal fine non rileva la data di introduzione del giudizio, in attuazione del principio tempus regit actum (sez. VI civ., ordinanza 12 gennaio 2018, n. 7510, depositata lo scorso 26 marzo).

L’ordinanza da ultimo segnalata pare confermare l’orientamento assunto dalla Cassazione con le precedenti pronunce n. 11758 dell’11 maggio 2017 e n. 20866 del 6 settembre 2017.

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