I circuiti di credito commerciale nell’ambito dei quali si realizza l’estinzione delle obbligazioni tramite compensazioni reciproche tra i soggetti iscritti, qualora per le relative transazioni sostituiscano il pagamento in denaro, non presentano i requisiti di tracciabilità richiesti dall’art. 1, comma 679, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020). Di conseguenza, non è ammessa la detrazione Irpef degli oneri indicati nell’art. 15 del Tuir: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 11 giugno 2020, n. 180.
Si tratta infatti di un sistema attraverso cui avviene lo scambio di beni e servizi che non utilizza nessuno dei sistemi di pagamento elencati nell’art. 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, né può essere considerato un altro sistema di pagamento che garantisca la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.
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