Interessi passivi sui mutui: i nuovi codici da indicare nel modello 730/2026
Nel modello 730/2026 la gestione degli interessi passivi sui mutui diventa più complessa, perché per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 entra in gioco il nuovo “riordino delle detrazioni” previsto dall’art. 16-ter del TUIR.
Riordino delle detrazioni
Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, infatti, gli oneri detraibili non si considerano più singolarmente ma rientrano in un tetto massimo modulato in base al reddito e ai figli a carico (art. 1, comma 10, Legge n. 207/2024).
Perimetro applicativo
l taglio delle detrazioni riguarda glioneri e le spese per i quali il TUIR o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall’imposta lorda, considerati complessivamente, sostenute dal 1° gennaio 2025, salvo alcune eccezioni, tra cui gli interessi passivi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 relativi:
- a mutui agrari
- a mutui ipotecari per l’acquisto/costruzione dell’abitazione principale
Impatto sul modello 730/2026
La novità incide direttamente sul quadro E del 730.
Al rigo E7 è stata introdotta una casella “codice” per distinguere la data di stipula del mutuo e separare gli interessi esclusi dal taglio da quelli soggetti al nuovo limite.
| Cod. | Descrizione | Riordino delle detrazioni |
| 7 | Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale stipulati fino al 31.12.2021 | No |
| 48 | Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale stipulati dal 1.1.2022 al 31.12.2024 | No |
| 57 | Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale stipulati dal 1.1.2025 | sì |
In via analoga è stato necessario moltiplicare anche i codici previsti, in corrispondenza dei righi da E8 a E10 in relazione agli interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale nonché per prestiti o mutui agrari.
| Nuovo codice | Descrizione | Riordino detrazioni |
| 11 | Interessi per mutui agrari stipulati fino al 31.12.2021 | No |
| 47 | Interessi per mutui agrari stipulati dall’1.1.2022 al 31.12.2024 | No |
| 56 | Interessi per prestiti o mutui agrari stipulati dal 1.1.2025 | Sì |
| 10 | Interessi per mutui ipotecari per la costruzione/ristrutturazione dell’abitazione principale stipulati fino al 31.12.2021 | No |
| 46 | Interessi per mutui ipotecari per la costruzione/ristrutturazione dell’abitazione principale stipulati dall’1.1.2022 al 31.12.2024 | No |
| 55 | Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale stipulati dal 1.1.2025 | Sì |
Nella pratica, questo significa più attenzione nella raccolta dei dati e nella compilazione: il contribuente, o chi assiste alla dichiarazione, deve verificare se gli interessi passivi rientrano tra quelli ancora agevolati “senza plafond” oppure se devono essere assorbiti nel massimale complessivo.


