Intervento edilizio APS: quando scatta l’aliquota IVA al 10%
Con la risposta ad interpello n. 150/E del 22 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate torna a chiarire il perimetro applicativo dell’IVA agevolata (10%) nei lavori edilizi destinati a soggetti del Terzo settore.
Fattispecie: il caso riguarda la realizzazione della nuova sede di un’associazione di promozione sociale (Aps), dotata di personalità giuridica e chiamata a svolgere funzioni di rilevanza pubblica sul territorio, anche mediante attività di coordinamento, gestione e supporto a favore della collettività.
L’Associazione afferma che di non svolgere un’attività privatistica, ma di agire quale soggetto attuatore di funzioni pubbliche delegate, con un ruolo stabile e istituzionalizzato nell’organizzazione amministrativa del territorio provinciale e chiede se sia possibile beneficiare dell’aliquota agevolata del 10% prevista dal D.P.R. n. 633/1972 Tabella A, parte III, numeri 127-quinquies (aliquota ridotta per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione non di lusso) e 127-septies (agevolazione agli edifici assimilati alle abitazioni non di lusso).
Normativa di riferimento: la norma sopra richiamata prevede l’applicazione dell’IVA nella misura del 10%, tra l’altro, per le “opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’art. 4 della Legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’art. 44 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865 (…)”. Il Decreto IVA consente quindi l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10% alle cessioni e alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione non di lusso e degli edifici assimilati, tra cui rientrano gli edifici scolastici, ospedali, caserme, collegi, asili e strutture con finalità collettive.
Si sottolinea che le cessioni di “opere di urbanizzazione primaria e secondaria” sono quelle tassativamente indicate dalla Legge n. 847/1964, come successivamente integrata dalla Legge n. 865/1971 e, sostanzialmente, riprodotte nell’art. 16 del Testo Unico Edilizia. L’aliquota IVA ridotta si applica anche alle prestazioni di servizi, dipendenti da contratti di appalto, afferenti alla realizzazione delle medesime opere.
Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Amministrazione finanziaria ribadisce che la natura dell’immobile e la sua concreta destinazione sono decisive per il corretto inquadramento ai fini IVA. Come precisato con la circolare n. 14 del 17 aprile 1981 con le risoluzioni n. 157/E del 12 ottobre 2001 e n. 394/E del 28 dicembre 2007, per poter qualificare determinati immobili quali opere di urbanizzazione secondaria occorre che gli stessi siano realizzati in funzione, ossia al servizio, di zone urbanizzate o da urbanizzare.
Operativamente, pertanto, se la struttura è destinata in modo stabile a ospitare uffici, spazi amministrativi e attività istituzionali, e non presenta una funzione abitativa, commerciale o lucrativa, le opere possono essere ricondotte tra quelle agevolabili.
Nel caso di specie, si osserva tuttavia che la riconducibilità o meno della costruzione dell’immobile destinato ad ospitare la nuova sede dell’Associazione fra le opere di urbanizzazione secondaria, attesa la tassatività dell’elencazione normativa, è subordinata alla qualificazione dello stesso immobile come “delegazione comunale”, vale a dire come sede decentrata di uffici comunali al servizio diretto della collettività.
Sulla base di quanto rappresentato dall’APS, l’Agenzia ritiene che l’intervento relativo al costruendo immobile non possa rientrare tra le prestazioni di servizi concernenti la realizzazione di una delegazione comunale e, pertanto, non possa beneficiare dell’IVA agevolata di cui al combinato disposto dei numeri 127-quinquies) e 127-septies), della Tabella A, parte III, allegata l Decreto IVA. La nuova sede dell’Associazione, invero, non appare funzionalmente destinata, nella sua interezza, a costituire una struttura amministrativa decentrata o una sede decentrata degli uffici comunali al servizio diretto della collettività, nel senso sopra indicato.



