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Iperammortamento salvo in caso di cessione di azienda (o di ramo d’azienda)

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Il mutamento della titolarità di un’azienda (o di un ramo d’azienda) che contiene uno o più beni agevolati non comporta il venir meno dell’iperammortamento.

L’agevolazione, quindi, continuerà ad essere fruita dall’avente causa sulla base delle medesime regole applicate nei confronti del dante causa, a prescindere dal sopravvenuto cambiamento della proprietà del complesso aziendale: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2019.

Nella risposta ad una specifica richiesta di chiarimento, l’Amministrazione ha inoltre sottolineato che l’ipotesi del trasferimento del bene agevolato all’interno di un compendio aziendale oggetto di un’operazione straordinaria è distinta dal caso di cessione del singolo bene.

Si ricorda infine che qualora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifichi il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa:

  1. sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017);
  2. attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione secondo le regole previste dall’art. 1, comma 11, della medesima Legge n. 232/2016.

Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e sempre che ricorrano le altre condizioni previste, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Posto che la sostituzione di un bene oggetto di iperammortamento non determina l’interruzione dell’agevolazione qualora detta sostituzione avvenga con un bene nuovo che abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge di Bilancio 2017, e l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene nonché il requisito dell’interconnessione siano oggetto di una attestazione secondo le modalità previste per l’investimento originario, sono necessarie una dichiarazione resa dal legale rappresentante e la perizia tecnica giurata, oppure l’attestato di conformità.

Come confermato dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2018, l’agevolazione in commento prosegue se le condizioni descritte si verificano “nello stesso periodo d’imposta del realizzo” del bene oggetto dell’iperammortamento.

Di conseguenza, se la sostituzione o l’interconnessione avvengono nel periodo di imposta successivo a quello di realizzo del bene originario, non sarà più possibile fruire delle residue quote della maggiorazione del 150 per cento.

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