ISA, regime premiale ammesso anche per la dichiarazione tardiva
È possibile fruire dei benefici derivanti dal grado di affidabilità fiscale a seguito dell’applicazione degli ISA, di cui all’art. 9-bis, comma 11 , D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni in legge n. 96/2017 , anche nel caso in cui la dichiarazione annuale dei redditi sia presentata tardivamente, vale a dire entro novanta giorni dal termine di scadenza. Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad istanza di interpello n. 31 del 6 febbraio 2020 .
L’Agenzia ricorda infatti che, con riferimento alla dichiarazione c.d. tardiva, con la circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016, paragrafo 2.2., è stato ritenuto che “la dichiarazione integrativa presentata entro novanta giorni, sebbene sanzionata come dichiarazione irregolare, è comunque idonea a sostituire quella presentata nei termini ordinari”.
Si ricorda altresì che, come chiarito con la circolare n. 20/E del 9 settembre 2019, paragrafo 7.2, “il raggiungimento di un livello di affidabilità idoneo all’ottenimento di benefici premiali deve ritenersi subordinato alla circostanza che i dati dichiarati dal contribuente ai fini della applicazione degli ISA siano corretti e completi. Laddove il raggiungimento di una premialità sia l’effetto della dichiarazione di dati incompleti o inesatti non può ritenersi legittimo il godimento di un beneficio”.