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Iva al 10 per cento per gli integratori alimentari

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Con la Risposta all’istanza di interpello 3 settembre 2019, n. 365, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’aliquota Iva applicabile agli integratori alimentari. In particolare, è stato specificato che in taluni casi – in ragione della loro composizione – tali prodotti possono essere ricondotti al numero 64) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972 (“cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 18.06)”, le cui cessioni sono soggette ad Iva con l’aliquota del 10 per cento.

Al riguardo si ricorda che:

  1. con le Risoluzioni 31 ottobre 2005, n. 153/E10 luglio 2008, n. 290/E e 14 ottobre 2008, n. 383/E, era stato affermato che gli integratori alimentari devono essere assoggettati all’aliquota Iva del 10 per cento, in quanto riconducibili al numero 80) della Tabella A, parte III, allegata al decreto Iva. Alle medesime conclusioni l’Agenzia era giunta – sulla base della relativa classificazione doganale – con la Risposta 18 gennaio 2019, n. 8;
  2. le Note Esplicative del Sistema Armonizzato specificano che sono comprese nella voce 21.06:
    • le preparazioni destinate ad essere utilizzate nell’alimentazione umana, sia nello stato in cui si presentano, sia dopo trattamento (cottura, dissoluzione o ebollizione nell’acqua o nel latte, ecc.);
    • le preparazioni composte interamente o parzialmente di sostanze alimentari e che entrano nella preparazione di bevande o alimenti per il consumo umano. In questo gruppo sono comprese anche quelle che consistono in miscugli di prodotti chimici (acidi organici, sali di calcio, ecc.) e di sostanze alimentari (ad esempio, farine, zuccheri, polvere di latte), destinate a essere incorporate nelle preparazioni alimentari, sia come componenti di queste preparazioni, sia per migliorare alcune loro caratteristiche (presentazione, conservazione, ecc.);
  3. con la Risposta all’istanza di interpello 28 gennaio 2019, n. 12, era stato tuttavia precisato che vi sono dei prodotti, tradizionalmente collocabili tra gli integratori alimentari, ai quali si rende applicabile l’aliquota Iva ordinaria al 22 per cento, in quanto i medesimi non trovano collocazione in alcuna delle voci della richiamata Tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972: è il caso ad esempio di talune tipologie di “gel energetici” e di “bevande proteiche”.

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