Con la Risposta all’istanza di interpello 3 settembre 2019, n. 365, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’aliquota Iva applicabile agli integratori alimentari. In particolare, è stato specificato che in taluni casi – in ragione della loro composizione – tali prodotti possono essere ricondotti al numero 64) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972 (“cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 18.06)”, le cui cessioni sono soggette ad Iva con l’aliquota del 10 per cento.
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