Spetta l’aliquota Iva del 4% per l’acquisto di elettrodomestici e mobili rivolti a facilitare l’autosufficienza del contribuente affetto da una grave limitazione dell’autonomia deambulatoria, qualora egli produca un apposito verbale di accertamento dell’handicap grave (ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104) e possieda i requisiti di cui all’art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, con diagnosi di paraplegia postchirurgica: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 24 ottobre 2019, n. 422. Tale conclusione si fonda sui seguenti elementi:
Per i medesimi beni è riconosciuta inoltre la detrazione Irpef prevista dall’art. 15, comma 1, lettera c), del Tuir: in particolare, per le spese riguardanti i sussidi tecnici e informatici e l’acquisto di cucine, è possibile fruire della detrazione soltanto se sussiste il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e lo specifico handicap. Tale collegamento deve risultare dalla certificazione rilasciata dal medico curante o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’Azienda sanitaria locale di appartenenza, richiesta dal D.M. 14 marzo 1998.
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