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Iva al 4% su mobili ed elettrodomestici rivolti a facilitare l’autosufficienza dei portatori di handicap

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Spetta l’aliquota Iva del 4% per l’acquisto di elettrodomestici e mobili rivolti a facilitare l’autosufficienza del contribuente affetto da una grave limitazione dell’autonomia deambulatoria, qualora egli produca un apposito verbale di accertamento dell’handicap grave (ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104) e possieda i requisiti di cui all’art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, con diagnosi di paraplegia postchirurgica: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 24 ottobre 2019, n. 422. Tale conclusione si fonda sui seguenti elementi:

  1. per effetto dell’art. 2, comma 9, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, l’aliquota Iva agevolata “si applica anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”;
  2. come già chiarito con la Risoluzione 3 maggio 2005, n. 57/E, con la citata disposizione il Legislatore ha inteso estendere le agevolazioni già previste per gli ausili in senso stretto anche a prodotti di comune reperibilità che possono migliorare l’autonomia delle persone con disabilità;
  3. ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. 14 marzo 1998, si considerano sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio;
  4. ne deriva che l’agevolazione in esame dev’essere riconosciuta con riferimento a tutti i beni per i quali il medico specialista attesti, sulla base di una valutazione tecnica, che sussiste un collegamento funzionale tra la patologia diagnosticata e gli effetti migliorativi che i sussidi che si intendono acquistare possano apportare alle sue esigenze di vita.

Per i medesimi beni è riconosciuta inoltre la detrazione Irpef prevista dall’art. 15, comma 1, lettera c), del Tuir: in particolare, per le spese riguardanti i sussidi tecnici e informatici e l’acquisto di cucine, è possibile fruire della detrazione soltanto se sussiste il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e lo specifico handicap. Tale collegamento deve risultare dalla certificazione rilasciata dal medico curante o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’Azienda sanitaria locale di appartenenza, richiesta dal D.M. 14 marzo 1998.

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