La ritenuta di cui all’art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973 non si applica agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese, erogati da:
È quanto dispone il successivo comma 5-bis del medesimo art. 26, introdotto dall’art. 22 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modifiche dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, al fine di favorire l’accesso al credito da parte delle imprese.
Ora, con la Risposta all’istanza di interpello 24 ottobre 2019, n. 423 , l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, stante l’esplicito riferimento della norma ai “percettori” di reddito, si ritiene corretto non applicare il regime di esenzione in esso previsto a beneficiari dei redditi (interessi) che non siano “anche” i diretti percettori degli stessi.
Si ricorda che con la Risposta all’istanza di interpello 5 aprile 2019, n. 98, fu precisato quanto segue:
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