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Iva al 4% sulle “basi per pizze” o “per pinse”

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Le cessioni di “basi per pizze” o “per pinse” senza l’aggiunta di farcitura e contenenti esclusivamente gli ingredienti ammessi dall’art. 75, comma 2, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono soggette ad Iva con l’aliquota del 4 per cento. In caso contrario, dovrà applicarsi l’aliquota del 10 per cento, trattandosi di prodotti della panetteria fine di cui al n. 68) della Tabella A , Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972: lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 28 ottobre 2021, n. 752.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. ai sensi del numero 15) della Tabella A , parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972, si applica l’Iva del 4 per cento ai seguenti prodotti: “paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della Legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio”;
  2. l’art. 75, comma 2, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, contiene una norma di interpretazione autentica che stabilisce cosa debba intendersi per “prodotti della panetteria ordinaria” ai fini Iva. In particolare, viene precisato che “Ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai crackers e le fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della Legge 4 luglio 1967, n. 580 (…)”;
  3. l’art. 1, comma 4, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), ha modificato il citato art. 75, comma 2, che ora stabilisce che ai fini Iva, tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai cracker ed alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della Legge 4 luglio 1967, n. 580 , con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla Legge n. 580/1967, ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, i cereali interi o in granella e i semi, i semi oleosi, le erbe aromatiche e le spezie di uso comune;
  4. in merito all’art. 1, comma 4 , della richiamata legge di Bilancio 2019, con la Circolare 10 aprile 2019, n. 8/E, paragrafo 5.3, ha precisato quanto segue:
    a. la norma in commento ha modificato la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 75, comma 2, della Legge n. 413/1991, che stabilisce cosa debba intendersi per “prodotti della panetteria ordinaria”;
    b. il punto 15) della Tabella A , parte II, allegata al D.P.R. 633/1972 dev’essere interpretato in senso conforme alla citata modifica.

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